FNAS/AGIS
"FAR CAPPELLO" INQUADRAMENTO
NORMATIVO DELL'ATTIVITA' LIBERA NON COMERCIALE "A CAPPELLO" |
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il libero esercizio arriva il 311 Il DPR. del 28 maggio 2001 n.311 all'articolo
6 abroga i commi primo e secondo dell'art.121 del TULPS (testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza), ben noto a chi lavora in strada in quanto sulla sua base
andavano effettuate le richieste di iscrizione al Registro dei Mestieri Girovaghi
e le richieste di permesso per le esibizioni. La sua pubblicazione è
avvenuta il 2 agosto 2001 sulla Gazzetta Ufficiale n.178 e, di conseguenza, è
legge su tutto il territorio nazionale dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.
Noto l'obiettivo dichiarato nelle premesse che descrivono i contenuti del
decreto, ovvero la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni
per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS, si suppone che i
Comuni adottino, quale conseguenza, regolamenti atti a semplificare le procedure
di concessione degli spazi per lo spettacolo di strada. Visto
il particolare momento di transizione, informazioni dettagliate vanno richieste,
volta per volta, al Comune in cui si intende lavorare . In
tutti i Comuni italiani era possibile richiedere un permesso temporaneo per esercitare
l'Arte di Strada solo se in possesso dell'iscrizione al Registro dei Mestieri
Girovaghi, rilasciata dal proprio Comune di residenza. Di
seguito riportiamo l'articolo del TULPS a cui faceva riferimento detta iscrizione,
il 121. |
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NORMATIVA
LEGGI
REGIONALI |
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| T.U.L.P.S.
Capo V Dei mestieri
girovaghi e di alcune classi di rivenditori 121
Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle
armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può
essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci,
generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco,
cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli
di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione
in un registro apposito presso l'autoritˆ locale di pubblica sicurezza.
Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione. L'iscrizione non èsubordinata
alle condizioni prevedute dall'art.11 né a quella preveduta dal capoverso
dell'articolo 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica
sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne. È
vietato il mestiere di ciarlatano. | | | | |
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| Il
28 maggio 2001 è stato emesso il Decreto del Presidente della Repubblica
n.311, successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale) n.178
il giorno 2 agosto 2001 ed èentrato in vigore su tutto il territorio nazionale
il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione. Ne riportiamo le premesse
ai contenuti e l'articolo 6 che, in materia di abrogazioni, sottrae l'arte di
strada al 121 del TULPS. |
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| | D.P.R.
n°311 - 28 maggio 2001 Regolamento per la semplificazione
dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività
disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ... (omissis) ...
Art. 6 Abrogazioni
1) Ai sensi dell' art.20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive
modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
... (omissis) ... b) Gli articoli 84, 93, primo comma 94, 102, 103, 108,
primo comma, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle
attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorità
di pubblica sicurezza, 108, secondo comma, 121, primo e secondo comma , 122, 124
e 125 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto
18 giugno 1931, n.773; ... (omissis) ... | | | | | |
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| Alla
luce di questa nuova situazione legislativa divengono ancora più necessarie
e legittime le iniziative delle singole amministrazioni comunali, perciò
l'azione politica della fnas, oltre a sostenere l'iter di approvazione dei disegni
di legge attualmente al vaglio del senato, va nella direzione di incoraggiare
gli enti locali all'adozione di specifi regolamenti volti a garantire ed incoraggiare
il libero esercizio dell'arte di strada. BOZZA
DI DELIBERA COMUNALE (proposta dalla fnas ai comuni)
"Nel
corso del 2003 due iniziative dei consigli regionali di Piemonte e Puglia, hanno
reso "libero" l'esercizio dell'arte di strada sui territori comunali
delle 2 regioni. I provvedimenti entrano in vigore dal 2004. I comuni di Piemonte
e Puglia possono emanare specifici regolamenti in armonia con la legge regionale,
e in assenza di questi il territorio è considerato interamente "libero". |
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