FNAS/AGIS
ARCHIVIO

ISTANZA DI AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO UFFICIALE
DELLE ATTIVITÀ SPETTACOLARI, DEI TRATTENIMENTI
E DELLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE
(Legge 18 Marzo 1968, n°337 – Art.4)
 

Spett. Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Dipartimento dello Spettacolo Via Della Ferratella in Laterano 51, 00184 Roma
- al Capo Dipartimento Rossana Rummo
- all’Ufficio III (circhi equestri e spettacoli viaggianti)
- al Comitato per i problemi dello spettacolo: circhi equestri e spettacoli viaggianti
- al Ministero dell’Interno

 
Premessa.
Già a partire dalla metà degli anni ottanta, si deve registrare in Italia un intenso sviluppo delle attività degli artisti di strada. Queste attività assumono oggi un indiscutibile carattere di professionismo, sempre più legato all’autonomo esercizio d’impresa. La riscoperta di questo settore dello spettacolo popolare è sostenuta e promossa in maniera determinante dalle pubbliche istituzioni del nostro paese, da centinaia di comuni, da province e regioni, da istituti privati che finanziano e appoggiano manifestazioni seguite da un pubblico numerosissimo.
Si è avvertita così da più parti l’esigenza di tutelare il valore culturale di queste arti, anche quando praticate liberamente, in assenza di un effettivo esercizio commerciale. Nell’intento di sottrarle in questo caso, alla disciplina dei mestieri girovaghi, si è arrivati alla formulazione degli articoli 44 e 45 al Capo VIII della Proposta di Legge n° 3433 che va sotto il nome di “Legge Prosa”, già approvata dalla Camera dei Deputati, nonché attualmente al vaglio del Senato della Repubblica: 
Art. 44.
(Attività espressiva degli artisti di strada).
1. L’attività degli artisti di strada è esercitata nelle piazze, nelle isole pedonali e nei luoghi d’incontro, nel rispetto delle disposizioni vigenti sulla quiete pubblica e senza creare intralcio alla normale circolazione stradale.
2. All’attività esercitata nei termini di cui al comma 1 non si applicano le norme in vigore sull’occupazione di suolo pubblico e sul commercio ambulante.
3. In relazione alle proprie specifiche competenze, i comuni, mediante apposito regolamento, provvedono ad indicare i luoghi non disponibili all’esercizio delle attività degli artisti di strada, nonché gli eventuali orari e limiti acustici da rispettare.
 
Art. 45.
(Modifica all’articolo 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).
1. All’articolo 121, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 Giugno 1931, n° 773, le parole: “saltimbanco, cantante, suonatore” sono soppresse.
 

D’altra parte però, quando ci si trova in presenza di un vero e proprio esercizio commerciale, e quindi nel caso di corrispettivi che comportano l’apertura della Partita IVA, i connotati dell’attività degli artisti di strada, come esercizio comunque indipendente, di tipo micro-imprenditoriale, itinerante, svolto a mezzo di modeste attrezzature mobili, o addirittura senza alcuna attrezzatura, ne dimostrano la pertinenza all’ambito dello spettacolo viaggiante, al pari delle già codificate forme dei “Teatrini dei burattini (o marionette) ” e dei “Teatri viaggianti” (Sez. III Elenco attrazioni). In effetti con questa ipotesi non si farebbe altro che recuperare l’antica radice storica dello spettacolo viaggiante, che nelle rappresentazioni di strada ha pur visto la sua indiscussa origine. A quest’ultimo proposito, si rende quindi necessario l’aggiornamento dell’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante (di cui alla Legge 18 Marzo 1968, n°337 e successive modifiche e integrazioni) attraverso l’aggiunta di una nuova sezione, al fine di un effettivo inquadramento di queste attività commerciali nel settore a loro più consono.


Proposta d’aggiornamento. 
SEZIONE VI
SPETTACOLI DI STRADA
Teatri di strada.
Attività spettacolare svolta anche senza l’impiego di palcoscenico e di platea, mediante attrezzature mobili, con il pubblico in piedi disposto in cerchio in modo spontaneo, ovvero svolto in modo itinerante con pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l’impiego di strumenti ad uso esclusivo degli artisti (strumenti musicali, di musica meccanica, attrezzi per la giocoleria, trampoli, monocicli, altri semplici attrezzi per l’acrobatica, l’equilibrismo, il fachirismo, la prestidigitazione ecc…), oggetti di scena, attrezzature di scena (quinte, fondali e scenografie varie), impianti (impianti audio-musicali, impianti di illuminazione ecc…), altri elementi di scena anche tratti da oggetti d’uso comune o di realizzazione artigianale.
 
Danza di strada.
Complessi di danzatori/danzatrici, ovvero singoli danzatori/danzatrici che si esibiscono con l’ausilio di minime attrezzature mobili, ovvero senza attrezzature grazie all’impiego esclusivo delle loro capacità artistiche, danzando su di una base musicale prodotta da strumentisti o da apparecchi meccanici, con il pubblico disposto in cerchio in modo spontaneo.
 
Musica di strada.
Complessi di musicisti, ovvero singoli musicisti che si esibiscono attraverso l’uso di strumenti acustici, anche di realizzazione artigianale, ovvero dotati di modesti impianti di diffusione, ovvero usando la sola voce, con l’ausilio di minime attrezzature mobili (pedane, leggii ecc…), ovvero senza attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio spontaneo, ovvero in movimento nel caso di esibizioni itineranti (bande, uomini-orchestra, cantori ecc…).
 Nota: A questa istanza non viene allegata documentazione metrica (Circ. Min. 4803/TB30 27 Set. 1989 Art. 2), o comunque relativa al profilo tecnico-ingegneristico delle attrazioni, poiché nella fattispecie dette attrazioni descrivono un’attività che prescinde dall’uso di specifici (o apprezzabili) impianti.Per lo stesso motivo non si ritiene il loro esercizio subordinato al parere delle commissioni di vigilanza.
Allegati: Documentazione fotografica e didascalica: Volume “Mercantia” 1997 e 1999; opuscolo “Il Teatro Che Cammina” 1999 e 2000; cartella “Ferrara Buskers Festival 1999”. Per gli altri allegati di prassi vedi Nota.