| FNAS/AGIS ARCHIVIO ESTRATTO DIBATTITO PARLAMENTARE VII COMMISSIONE CULTURA DEL SENATO |
| DIBATTITO PARLAMENTARE VII Commissione Cultura e Istruzione del Senato della Repubblica MERCOLEDI' 13 MARZO 2002 - 65a Seduta. La seduta inizia alle ore 15,15. Presidenza del Senatore ASCIUTTI Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Bono. IN SEDE REFERENTE (172) CORTIANA. - Disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle attività musicali. (615) RIPAMONTI. – Norme per la promozione dell'attività espressiva degli artisti distrada. (738) TOGNI ed altri. – Promozione dell'attività degli artisti di strada. (947) BARELLI ed altri.- Legge quadro sullo spettacolo. Delega al Governo per la concessione di ausili finanziari e per la trasformazione di enti, organismi ed istituzioni pubbliche operanti nel settore dello spettacolo. (1026) TOGNI ed altri. – Nuova disciplina per le attività circensi. Delega al Governo per la determinazione dei principi fondamentali in materia. (1129) MANFREDI ed altri. – Promozione, sostegno e valorizzazione della musica popolare amatoriale bandistica, folcloristica e corale. (Esame congiunto e rinvio) Il presidente relatore ASCIUTTI riferisce che i disegni di legge in titolo perseguono lo scopo di regolamentare, sotto diversi profili, il vasto settore dello spettacolo, ma che l'unico fra i provvedimenti in esame che si propone di disciplinare tutte le attività rientranti nel settore considerato è il n. 947, primo firmatario il senatore Barelli, che mira all'approvazione di una vera e propria legge quadro sullo spettacolo. Egli ricorda peraltro che già nella scorsa legislatura il Parlamento ebbe modo di occuparsi della musica, del teatro e dell'attività circense, esaminando provvedimenti che però non riuscirono a concludere il loro iter prima del termine della legislatura stessa. (OMISSIS) Dinanzi alla complessità di una normativa quadro che abbracci tutti i comparti dello spettacolo,egli ritiene infatti preferibile l'adozione di discipline settoriali, in ciò confortato dallo stesso sottosegretarioBono. (OMISSIS) Molto più snella e sintetica, da ultimo, è invece la normativa che i disegni di legge nn. 615 e 738 propongono di introdurre per disciplinare l'attività degli artisti di strada. Entrambi rinviano alla regolamentazione comunale per quanto riguarda le modalità di esercizio di tale attività, stabilendo però in via di principio che essa è consentita nelle piazze storiche, nelle piazze di mercato, nelle isole pedonali e in altri luoghi di incontro (all'elenco il provvedimento n. 615 del senatore Ripamonti aggiunge le stazioni della metropolitana), purché ciò non leda la quiete e l'incolumità pubbliche e non impedisca la normale circolazione. Si prevede infine che l'attività degli artisti di strada non sia soggetta al regime di occupazione permanente del suolo pubblico e alle norme sul commercio ambulante. La seduta termina alle ore 16,10. |