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LA
LICENZA DI ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO DI STRADA
Dopo
l'approvazione del Decreto Ministeriale 28 Febbraio 2005 (vedi precedente
numero della Newsletter) lo SPETTACOLO di STRADA entra a far parte dell'elenco
delle attrazioni e dei trattenimenti dello Spettacolo Viaggiante. Questa
nuova codificazione permette di realizzare l'attività artistica
di strada in forma di esercizio commerciale, senza per questo voler comprendere
in questa formula la totalità delle fenomenologie d'impresa o le
attività non commerciali quali ad esempio il "cappello".
Quanti non riterranno di conseguire un proprio beneficio nell'ottenimento
della licenza di esercizio, potranno tranquillamente continuare ad operare
come in passato.
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Di cosa si tratta: Vantaggi e Oneri.
L' esercizio dell' attività di spettacolo viaggiante / attrazione
"Spettacolo di Strada", svolta "sul territorio nazionale
senza l'impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature
.... ovvero attraverso l'impiego di minimi strumenti ad uso esclusivo
degli artisti", necessita di una licenza comunale rilasciata ai sensi
dell' articolo 69 del T.U.L.P.S dal comune dove ha sede l'impresa richiedente.
Il numero degli addetti scritturati nell'attivita' di "Spettacolo
di Strada" deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni
eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150. Nel caso di
una associazione o società, i soci si considerano co-titolari della
licenza.
PREVIDENZA
Il / i titolari di questa licenza versano la previdenza presso l'INPS
e non presso l'ENPALS. Eventuali loro assunti, invece, in qualità
di lavoratori dello spettacolo, sono normali soggetti ENPALS. Il versamento
previdenziale INPS è identico a quello di Artigiani e Commercianti,
non è legato alle giornate lavorative ma si effettua a forfait
con un versamento in diverse rate di complessivi € 2.310,09 per il
primo scaglione di reddito ( fino a € 38.641) - dati relativi al
2005. Il versamento previdenziale è interamente detraibile ai fini
del calcolo del reddito d'impresa per l'annualità successiva.
REGIME FISCALE
Lo Spettacolo Viaggiante è soggetto alla sola IVA (aliquota spettacolo
10%). Indipendentemente dal volume di affari conseguito, rinunciando alla
detrazione dell'Iva sugli acquisti, viene versato a forfait il 50% dell'IVA
in entrata. Il versamento avviene in unica soluzione per le imprese con
un volume di affari non superiore a € 25.822,84, o secondo le scadenze
del tributo negli altri casi (IVA mensile o trimestrale). E' fatto obbligo
di numerare le fatture e conservare le scritture contabili con esonero
di registrazione e annotazione dei corrispettivi (biglietti SIAE e misuratori
fiscali). In caso di impresa individuale, non trattandosi di prestazione
di lavoro autonomo, ma esercizio commerciale, non si applica la ritenuta
d'acconto del 20%. La deducibilità delle spese ai fini del calcolo
del reddito (spese di carburante, vitto, alloggio, acquisto materiali
di spettacolo, acquisto e manutenzione furgoni, altro...) è molto
ampia per gli esercenti. Le imprese dello Spettacolo viaggiante sono esonerate
dalla tassa di pubblica affissione.
TRASPORTI
Esiste un'immatricolazione speciale dei mezzi dello Spettacolo Viaggiante,
che consente a questi mezzi caratteristiche molto vicine alle esigenze
di chi vive viaggiando. L'omologazione si ottiene alla motorizzazione
civile purché il mezzo sia intestato all'impresa esercente. Per
questa categoria di mezzi si incontrano tariffe vantaggiose sul bollo
e sull'assicurazione.
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Per
quali tipologie d'attività risulta vantaggiosa?
- Singoli artisti
professionisti sprovvisti di certificato di agibilità
Per molto tempo i più discriminati dal sistema previdenziale dell'ENPALS
erano gli artisti singoli, che operavano in forma indipendente, che non
erano a libro paga presso un ente di tipo sociale. Questi benchè
in possesso di partita IVA, venivano qualificati al massimo come lavoratori
autonomi, e salvo eccezioni intervenute solo nell'ultimo anno, non potevano
versarsi i contributi autonomamente. Il mancato ottenimento dell'agibilità
li discriminava sul piano delle possibilità di lavoro, in quanto
i committenti per lo più non intendevano assumerli e versargli
i contributi (anche visto il carattere estemporaneo del rapporto), di
conseguenza rinunciavano ad ingaggiarli.
La licenza di "Spettacolo di Strada", qualifica questi artisti
come "piccole imprese viaggianti", e scinde il rapporto di committenza
dal problema del versamento previdenziale (equiparato a quello dei commercianti
e assolvibile direttamente dall'esercente). La licenza rappresenta quindi
per i singoli artisti una possibilità concreta, anche se il versamento
previdenziale (che si effettua a forfait su un minimale di reddito di
12.590 € ed è pari al 17,19% al netto di eventuali deduzioni,
fino ad un reddito di 36.959 €), rappresenta una soglia non indifferente
di contribuzione per chi ha un fatturato basso. Dal punto di vista fiscale
il reddito dell'impresa individuale è imponibile di IRPEF (il primo
scaglione prevede la tassazione sul reddito al 23%). Il versamento INPS
viene interamente dedotto, ma il versamento dovuto rimane relativamente
elevato se non si hanno sufficienti spese da dedurre. In conclusione perché
la ditta individuale sia una soluzione vantaggiosa per l'artista di strada,
occorre un buon fatturato annuo e la possibilità di scaricare una
buona quantità di spese. Per chi non ha la possibilità di
svolgere l'attività in forma associata, questa forma rappresenta
comunque una soluzione sempre percorribile.
- Associazioni Amatoriali.
Sotto regime ENPALS, le formazioni amatoriali devono ottenere un certificato
di esenzione per potersi esibire in pubblico. Per quanto riguarda l'attività
di spettacolo viaggiante, trattandosi di un'attività commerciale
in esercizio di impresa, i soci di un'associazione in possesso della specifica
licenza risulteranno co-titolari della licenza stessa e saranno quindi
assolti dalle certificazioni necessarie sotto il regime ENPALS. La contribuzione
all'INPS interverrà solo in caso di precise retribuzioni di questi
soci, ma per quanto riguarda l'attività non retribuita nessun versamento
e nessun certificato di esenzione sono richiesti dall'INPS.
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Compagnie strutturate nelle varie forme giuridiche.
Anche le compagnie strutturate possono avere un interesse all'ottenimento
della licenza e alla configurazione della propria attività in seno
allo spettacolo viaggiante. Spesso le compagnie che svolgono un'attività
di un certo rilievo (con un alto numero di giornate contributive), incorrono
in contribuzioni ENPALS elevate, a volte senza nemmeno ottenere per i
propri lavoranti una pensione decorosa. La contribuzione INPS, che riguarda
però strettamente gli "associati", rappresenta a quel
punto una valida alternativa. Le forme più indicate di strutturazione
sono a quel punto quelle dell'associazione e della cooperativa, nelle
quali i soci risultino a libro paga. Il versamento INPS dell'esercente
è totalmente detraibile dalla busta paga, ai fini del calcolo dell'IRPEF
dovuta, mentre nel regime ENPALS i dipendenti detraggono solo il versamento
a loro carico (8,89% del reddito) e non quello a carico dell'impresa (23,81%).
Si ottiene quindi una tassazione dei redditi più bassa.
Per tutte quante queste
tipologie, si deve considerare che l'esercizio dello spettacolo viaggiante
permette anche di strutturare l'attività in forma diversa da quella
del contratto a committenza, dando la possibilità alle compagnie
e ai singoli artisti, qual'ora interessati, di richiedere un suolo pubblico
al comune e di staccare biglietti. Una nuova opportunità da non
sottovalutare, visti i tagli in nei quali incorrono i bilanci comunali
di questi tempi.
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Qual'è l'iter da seguire per ottenerla...
Per
brevità analizzeremo qui esclusivamente gli aspetti riguardanti la
nascita delle imprese individuali, premesso che l'attività dello
spettacolo viaggiante può essere esercitata in qualsiasi forma giuridica
(società, cooperativa, associazione ecc...)
Il primo passo è
quello di far nascere l'impresa.
La Ditta Individuale è l'espressione più semplice e caratteristica
dell'attività imprenditoriale. L'imprenditore individuale è
l'unico titolare dell'attività economica che viene svolta a suo
rischio ed in modo autonomo. Egli è responsabile di tutti gli atti
compiuti e ne risponde con il suo patrimonio personale. Per iniziare tale
attività è richiesta solitamente l'iscrizione all'Ufficio
IVA e al registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di competenza
territoriale. Per la richiesta di attribuzione della partita IVA (persone
fisiche) dovrà essere indicato nell'apposito modello il codice
relativo alla propria attività secondo la tabella ATECOFIN 2004.
I codici da utilizzare per lo spettacolo viaggiante sono classicamente
92.33.0 Attività dei parchi di divertimento; 92.34.2 Circhi; ma
visto che nessuno dei due si avvicina alla tipologia della nuova attività
introdotta dal decreto 28.02.05, consigliamo di utilizzare 92.34.3 Altre
attività di intrattenimento e di spettacolo.
Coloro che intendono avviare un'impresa per lo spettacolo e i servizi
connessi, pertanto, devono presentare domanda alla locale Camera di Commercio
utilizzando il Modello I1 e richiedere l'iscrizione al registro delle
imprese.
Se l'attività è svolta in collaborazione con il proprio
coniuge, senza che venga a configurarsi un rapporto di tipo subordinato
e con esclusivo impegno nell'azienda, viene posta in essere una Impresa
Familiare. Sotto l'aspetto giuridico essa è considerata come impresa
individuale, mentre sotto l'aspetto fiscale è equiparata ad un
ente di tipo collettivo. Nell'impresa familiare i coniugi acquistano entrambi
la figura dell'imprenditore, gestiscono insieme l'azienda e ne sono entrambi
responsabili. E' infine possibile iscriversi nella sezione "speciale"
come Piccolo Imprenditore. Nelle note dell'ultima pagina del modello I1,
sarà riportata la dicitura "attività organizzata come
piccolo imprenditore". E' considerato tale chi esercita un'attività
professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei
componenti della famiglia. Il Piccolo Imprenditore è escluso dal
fallimento, dall'obbligo di tenere le scritture contabili e dall'iscrizione
al registro delle imprese.
Conseguentemente
alla nascita dell'impresa si dovrà ottenere la licenza d'esercizio.
Per questo adempimento ci si deve rivolgere al comune di residenza (normalmente
presso la polizia amministrativa - vigili urbani). La licenza è
concessa in base all'ART 69 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza). I comuni più piccoli e meno informati spesso non sanno
come procedere. Può essere utile portare con se una copia tipo
di licenza di esercizio (disponibile sul sito fnas a questo link: licenza).
Ricordiamo anche a questo proposito che il DL 31 Maggio 1998, ha assolto
i richiedenti dall'obbligo di acquisire il preventivo "nulla osta"
da parte del Ministero (l'allora Dipartimento Spettacolo della presidenza
del Consiglio, oggi Ministero Beni e Attività Culturali).
L'esercizio dell'attività.
A questo punto l'impresa ha tutti gli elementi per operare. Nella teoria,
chi svolge un esercizio tipicamente viaggiante (attraverso una propria
richiesta del suolo pubblico e emissione di biglietti) deve di volta in
volta ottenere apposita concessione dal comune nel quale l'attività
viene esercitata. La licenza di esercizio viene vidimata dall'ufficio
comunale preposto e vengono richieste le garanzia di sicurezza delle eventuali
strutture utilizzate nello spettacolo (quando siano strutture realmente
rilevanti ai fini della pubblica sicurezza). Giostre e Circhi sono infatti
sottoposti al controllo delle commissioni provinciali di vigilanza che
verificano l'omologazione e il corretto montaggio delle attrazioni dello
spettacolo viaggiante. Nella natura dello spettacolo di strada (DM 28.02.05)
è previsto l'esclusivo utilizzo di "modeste attrezzature mobili",
che non costituiscono senz'altro oggetto di verifica da parte degli organi
competenti. Alcune città hanno adottato regolamenti che impongono
limiti e prescrizioni all'esercizio libero dello spettacolo viaggiante,
determinandone i luoghi, gli orari, le turnazioni ecc...
L'attività dello spettacolo di strada, classicamente, differisce
però da quella delle altre imprese dello spettacolo viaggiante
perché è svolta "per committenza". Molto spesso
sono gli stessi comuni, oppure enti organizzatori che agiscono in loro
vece, o con il loro avvallo nell'ambito di iniziative già autorizzate,
a commissionare lo spettacolo agli artisti di strada. In questo caso la
richiesta di suolo pubblico, e gli altri adempimenti non sono necessari.
La gestione dell'attività
Per la gestione dell'attività dell'impresa viaggiante, con l'apertura
della Cooperativa Nazionale "Strada", prevista per i primi mesi
del 2006, la FNAS intende offrire agli artisti una struttura di servizi
capace di seguire la contabilità e l'amministrazione di queste
imprese a costi molto bassi. La centralizzazione dei servizi (contabilità,
previdenza, fatturazione, contratti, ufficio legale) sarà resa
possibile attraverso un supporto web che permetterà alle attività
associate di mantenersi costantemente in comunicazione con l'ufficio della
cooperativa e con lo studio di contabilità, indipendentemente dalla
regione di appartenenza. La documentazione cartacea sarà invece
inviata via posta.
Sul sito FNAS, nel prossimo mese, sarà resa disponibile una apposita
sezione che illustrerà le caratteristiche del progetto, con la
possibilità di fare una simulazione per derivarne i costi, e inviare
domanda di adesione. A questo proposito si veda l'apposita scheda della
presente informativa.
Per una panoramica
completa delle normative dello spettacolo viaggiante: www.anesv.it
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