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INQUADRAMENTO NORMATIVO DELL'ATTIVITA' LIBERA
NON COMMERCIALE "A CAPPELLO"
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Per il libero esercizio arriva il 311 Il DPR. del 28 maggio 2001 n.311 all'articolo 6 abroga i commi primo e secondo dell'art.121 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ben noto a chi lavora in strada in quanto sulla sua base andavano effettuate le richieste di iscrizione al Registro dei Mestieri Girovaghi e le richieste di permesso per le esibizioni. Visto il particolare momento di transizione, informazioni dettagliate vanno richieste, volta per volta, al Comune in cui si intende lavorare . In tutti i Comuni italiani era possibile richiedere un permesso temporaneo per esercitare l'Arte di Strada solo se in possesso dell'iscrizione al Registro dei Mestieri Girovaghi, rilasciata dal proprio Comune di residenza. |
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Il 28 maggio 2001 è stato emesso il Decreto del Presidente della Repubblica n.311, successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale) n.178 il giorno 2 agosto 2001 ed èentrato in vigore su tutto il territorio nazionale il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione. Ne riportiamo le premesse ai contenuti e l'articolo 6 che, in materia di abrogazioni, sottrae l'arte di strada al 121 del TULPS.
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Alla luce di questa nuova situazione legislativa divengono ancora più necessarie e legittime le iniziative delle singole amministrazioni comunali, perciò l'azione politica della fnas, oltre a sostenere l'iter di approvazione dei disegni di legge attualmente al vaglio del senato, va nella direzione di incoraggiare gli enti locali all'adozione di specifi regolamenti volti a garantire ed incoraggiare il libero esercizio dell'arte di strada. BOZZA DI DELIBERA COMUNALE "Nel corso del 2003 due iniziative dei consigli regionali di Piemonte e Puglia, hanno reso "libero" l'esercizio dell'arte di strada sui territori comunali delle 2 regioni. I provvedimenti entrano in vigore dal 2004. I comuni di Piemonte e Puglia possono emanare specifici regolamenti in armonia con la legge regionale, e in assenza di questi il territorio è considerato interamente "libero".
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SIAE PER IL LIBERO ESERCIZIO
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Chi svolge attività di libero esercizio dell'Arte di Strada non può comunque esimersi dall'assolvere agli obblighi di legge in merito alla tutela del diritto d'autore. Deve perciò a versare i diritti sulle opere tutelate che utilizza a qualsiasi titolo nella propria performance. Alcuni uffici SIAE rilasciano un permesso semestrale o annuale che copre a forfè l'attività (ad esempio) del SUONATORE AMBULANTE. Mettiamo qui a disposizione un esempio di PERMESSO rilasciato in provincia di Milano. | |||||||||||











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