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    INQUADRAMENTO NORMATIVO DELL'ATTIVITA' LIBERA
    NON COMMERCIALE "A CAPPELLO"
           
     

    Per il libero esercizio arriva il 311 Il DPR. del 28 maggio 2001 n.311 all'articolo 6 abroga i commi primo e secondo dell'art.121 del TULPS (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ben noto a chi lavora in strada in quanto sulla sua base andavano effettuate le richieste di iscrizione al Registro dei Mestieri Girovaghi e le richieste di permesso per le esibizioni.
    La sua pubblicazione è avvenuta il 2 agosto 2001 sulla Gazzetta Ufficiale n.178 e, di conseguenza, è legge su tutto il territorio nazionale dal quindicesimo giorno dalla sua pubblicazione.
    Noto l'obiettivo dichiarato nelle premesse che descrivono i contenuti del decreto, ovvero la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal TULPS, si suppone che i Comuni adottino, quale conseguenza, regolamenti atti a semplificare le procedure di concessione degli spazi per lo spettacolo di strada.

    Visto il particolare momento di transizione, informazioni dettagliate vanno richieste, volta per volta, al Comune in cui si intende lavorare .

    In tutti i Comuni italiani era possibile richiedere un permesso temporaneo per esercitare l'Arte di Strada solo se in possesso dell'iscrizione al Registro dei Mestieri Girovaghi, rilasciata dal proprio Comune di residenza.
    Di seguito riportiamo l'articolo del TULPS a cui faceva riferimento detta iscrizione, il 121.

           
     


    NORMATIVA

    LEGGI REGIONALI

           
       
         
      T.U.L.P.S.
    Capo V Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori
    121

    Salve le disposizioni di questo testo unico circa la vendita ambulante delle armi, degli strumenti atti ad offendere e delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere ambulante di venditore o distributore di merci, generi alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiuolo, lustrascarpe e mestieri analoghi, senza previa iscrizione in un registro apposito presso l'autoritˆ locale di pubblica sicurezza.
    Questa rilascia certificato della avvenuta iscrizione.
    L'iscrizione non èsubordinata alle condizioni prevedute dall'art.11 né a quella preveduta dal capoverso dell'articolo 12, salva sempre la facoltà dell'autorità di pubblica sicurezza di negarla alle persone che ritiene capaci di abusarne.
    È vietato il mestiere di ciarlatano.
     
         
     
           
     
    Il 28 maggio 2001 è stato emesso il Decreto del Presidente della Repubblica n.311, successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (serie generale) n.178 il giorno 2 agosto 2001 ed èentrato in vigore su tutto il territorio nazionale il quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione. Ne riportiamo le premesse ai contenuti e l'articolo 6 che, in materia di abrogazioni, sottrae l'arte di strada al 121 del TULPS.
           
       
         
      D.P.R. n°311 - 28 maggio 2001
    Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni
    per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza ... (omissis) ..
    .
    Art. 6
    Abrogazioni


    1) Ai sensi dell' art.20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati: ... (omissis) ...
    b) Gli articoli 84, 93, primo comma 94, 102, 103, 108, primo comma, limitatamente alla previsione che richiede, per l'esercizio delle attività ivi indicate, la preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza, 108, secondo comma, 121, primo e secondo comma , 122, 124 e 125 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n.773; ... (omissis) ...
     
         
     
           
     

    Alla luce di questa nuova situazione legislativa divengono ancora più necessarie e legittime le iniziative delle singole amministrazioni comunali, perciò l'azione politica della fnas, oltre a sostenere l'iter di approvazione dei disegni di legge attualmente al vaglio del senato, va nella direzione di incoraggiare gli enti locali all'adozione di specifi regolamenti volti a garantire ed incoraggiare il libero esercizio dell'arte di strada.

    BOZZA DI DELIBERA COMUNALE
    (proposta dalla fnas ai comuni)

    "Nel corso del 2003 due iniziative dei consigli regionali di Piemonte e Puglia, hanno reso "libero" l'esercizio dell'arte di strada sui territori comunali delle 2 regioni. I provvedimenti entrano in vigore dal 2004. I comuni di Piemonte e Puglia possono emanare specifici regolamenti in armonia con la legge regionale, e in assenza di questi il territorio è considerato interamente "libero".

     

     

     

    SIAE PER IL LIBERO ESERCIZIO

     

           
        Chi svolge attività di libero esercizio dell'Arte di Strada non può comunque esimersi dall'assolvere agli obblighi di legge in merito alla tutela del diritto d'autore. Deve perciò a versare i diritti sulle opere tutelate che utilizza a qualsiasi titolo nella propria performance. Alcuni uffici SIAE rilasciano un permesso semestrale o annuale che copre a forfè l'attività (ad esempio) del SUONATORE AMBULANTE. Mettiamo qui a disposizione un esempio di PERMESSO rilasciato in provincia di Milano.