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ART. 1 - E' costituita in seno all'A.G.I.S. la Federazione Nazionale dell’Arte di Strada. L'Associazione ha la sua sede centrale in Roma via di Villa Patrizi e potrà avere anche sedi organizzative decentrate.
L'Associazione ha durata illimitata.
ART. 2 - L'Associazione, esclusa ogni finalità di lucro, ha carattere di assoluta apartiticità, si propone di:
a) Promuovere la cultura e la fruizione dell'arte di strada quale momento di aggregazione sociale della collettività, promozione sociale, integrazione con il patrimonio architettonico, monumentale e sviluppo del turismo culturale; coordinare e potenziare a livello nazionale le iniziative intraprese dagli enti di promozione dell'arte di strada associate; ottenere i riconoscimenti istituzionali, coordinare e potenziare le attività artistiche, teatrali e musicali esercitate per strada, sia da Compagnie professionali, sia da associazioni e singoli artisti;
b) promuovere la diffusione delle forme artistiche di strada, quale risorsa per la promozione sociale, integrazione delle diversità culturali, deterrente alle discriminazioni nei confronti di cittadini svantaggiati o che vivono condizioni di disagio e marginalità. In particolare l'associazione promuove l'attività all'interno di strutture ospedaliere e penitenziarie (a puro titolo d'esempio, e senza esclusione di quelle non citate) così come nelle situazioni di conflitto sociale, le iniziative rivolte al miglioramento delle condizioni di vita dei "bambini di strada" e alla salvaguardia dell'infanzia a rischio.
c) promuovere iniziative nelle idonee sedi atte a favorire il libero esercizio non commerciale dell'arte di strada;
d) rappresentare nei confronti delle Autorità pubbliche e private, dei terzi e delle altre Associazioni, i Soci, sostenendo il valore sociale e culturale della loro attività o del loro impegno nel campo dell'arte di strada
e) studiare e risolvere problemi artistici, organizzativi e culturali relativi allo sviluppo dell'arte di strada nel suo complesso, in tutte le sue manifestazioni e forme
f) raccogliere ed elaborare notizie, dati, memorie storiche e qualsiasi altra documentazione che sia relativa all'attività svolta nel tempo dagli artisti di strada, e ciò anche al fine di fornire elementi di studio e conoscenza ad università, istituti scolastici ed organismi culturali in genere;
g) provvedere a tutte quelle altre iniziative ed incombenze che venissero ad essa attribuite per legge o norme assimilate."
ART. 3 - L'Associazione ha facoltà di costituire da sola o in partecipazione con altri soggetti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, società di servizi informativi, formativi e tecnico-amministrativi, che, senza scopo di lucro, adottino tutti gli strumenti ritenuti necessari per sostenere, valorizzare, potenziare l'attività artistica di strada.
ART. 4 - Si partecipa alla vita dell’Associazione in qualità di Soci (Ordinari, Promotori e Onorari). Possono essere Soci Ordinari dell'Associazione le Compagnie professionali organizzate sotto forma di impresa cooperativa o società, le Associazioni culturali, teatrali o di Artisti associati, le Imprese individuali che esercitano l'arte di strada, singoli Artisti che esercitano liberamente l'arte di strada. I Soci Ordinari hanno diritto di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali. Ogni socio ha diritto ad un voto. Possono essere Soci Promotori dell'associazione gli enti, le associazioni, le imprese che promuovono l'arte di strada mettendo in atto, in modo documentabile e con carattere di continuità, attraverso l'organizzazione di manifestazioni, festival, rassegne, iniziative documentali, educative e formative, un progetto di valenza culturale rilevante in ambito locale, regionale, nazionale o internazionale. I Soci Promotori hanno diritto di eleggere e di essere eletti alle cariche sociali.
Sono Soci Onorari dell'associazione persone fisiche o giuridiche che accettano la nomina avanzata dall'assemblea sulla base di meriti eccezionali nell'esercizio, nella promozione, nella valorizzazione culturale dell'arte di strada. I soci Onorari non sono soggetti al versamento di nessuna quota associativa. Non hanno potere di eleggere né di essere eletti.
ART. 5 - La domanda di ammissione a Socio è rivolta al Consiglio Direttivo che dovrà esaminarla accertando se l'attività espressa dal richiedente, sulla base di adeguata documentazione, sia connotata da elementi di professionalità o rappresentatività. La qualifica di Socio comporta l'accettazione dello Statuto vigente e delle delibere validamente adottate dagli organi sociali. Comporta, altresì, il versamento dei contributi associativi stabiliti dall'Assemblea. L'adesione a Socio ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovata.
Il diritto di voto può essere esercitato dopo 6 mesi dall’accettazione dell’iscrizione.
ART. 6- La qualifica di Socio si perde:
a) per decadenza, a seguito della perdita dei requisiti previsti dallo Statuto;
b) per recessione del Socio stesso;
c) per inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dallo Statuto o quando siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.
Ciascun Socio non può far parte di altre organizzazioni incompatibili con le norme del presente Statuto. In ogni caso la qualità di Socio si perde, per morosità, trascorsi 2 esercizi consecutivi senza aver regolarizzato almeno uno dei due esercizi in questione. Il socio verrà reintegrato se entro 2 esercizi regolarizzerà la propria posizione. La perdita della qualità di Socio non solleva dall'obbligo del pagamento delle quote associative dovute. La condizione di perdita della qualità di socio è proposta dal Consiglio direttivo e ratificata dall’assemblea.
ART. 7- L'Associazione trae i mezzi per conseguire i propri scopi attraverso:
a) sottoscrizioni e contributi associativi;
b) contributi da enti pubblici e privati;
c) proventi di attività;
d) donazioni.L'Associazione si impegna a corrispondere annualmente all'AGIS le quote associative concordate.
ART. 8 - Sono organi dell'Associazione:
a) l'Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Revisori;
e) Le Consulte degli Artisti e dei promotori. Tutte le cariche sociali hanno la durata di un triennio, salvo che non venga stabilita dall'Assemblea una proroga.
ART. 9 - L'Assemblea dei Soci è costituita dai Soci, che vi partecipano anche a mezzo di un loro delegato, se in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni Delegato potrà rappresentare al massimo 1 Socio oltre se stesso. DECENTRAMENTO DELLA FEDERAZIONE. Allo scopo di portare la federazione vicina agli artisti e per affrontare problemi di carattere locale ed evitare lunghe trasferte ai soci, è prevista la possibilità di dare vita a coordinamenti locali, che possono essere interregionali o regionali, i quali possono darsi loro strutture, che in ogni modo rispondono al Consiglio Direttivo e all’Assemblea Nazionale.
ART. 10 - L'Assemblea ha i seguenti poteri:
a) eleggere il Presidente;
b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
c) nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) delineare le linee generali dell'azione associativa;
e) approvare le eventuali modifiche del presente statuto.
ART. 11 - L'Assemblea è convocata dal Presidente in via ordinaria almeno una volta l'anno e, in via straordinaria, quando il Consiglio lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da 1/3 dei Soci. La convocazione dell'Assemblea ordinaria è fatta almeno 40 giorni prima della data fissata con indicazione dell'ordine del giorno.
La convocazione dell'Assemblea straordinaria è fatta almeno 20 giorni prima della data fissata con indicazione dell'ordine del giorno. Di regola l'Assemblea sarà riunita presso la sede dell'Associazione, salvo diversa indicazione contenuta nell'avviso di convocazione.
ART. 12 - L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci. Il Presidente, se lo crede del caso, nominerà due scrutatori scegliendoli fra i Soci. Le deliberazioni di ciascuna Assemblea saranno trascritte su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario appositamente nominato ed il loro contenuto farà piena fede. L'Assemblea dei Soci ordinaria o straordinaria è validamente costituita quando sia presente almeno la metà dei Soci Ordinari che hanno diritto a parteciparvi. Trascorse però due ore da quella fissata per la riunione l'Assemblea sarà valida con la presenza diretta di almeno 1 / 4 dei Soci. Ogni Socio avrà diritto ad un voto. Le votazioni possono avvenire per scrutinio segreto, per appello nominale o per alzata di mano. Il Presidente stabilisce il sistema che deve essere seguito per ogni votazione, salvo diverso orientamento dell'Assemblea. Le delibere che riguardano l'elezione di persone o questioni personali debbono essere tuttavia adottate a scrutinio segreto, salvo diverso orientamento assembleare. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. I partecipanti che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere valida l'adunanza, ma non nel numero dei votanti. Le deliberazioni dell'Assemblea prese in conformità del presente statuto impegnano tutti gli organismi associati anche se assenti o dissenzienti. All’ Assemblea straordinaria non potranno essere votate mozioni varie ed eventuali e qualsiasi punto estraneo all’ordine del giorno.
ART. 13 - Il consiglio direttivo è composto dal Presidente e da altri membri denominati consiglieri, il cui numero per l’anno in corso è stabilito in 4 più il Presidente. Il numero può variare tra 4 e 8 su proposta approvata dall’assemblea dei soci; questi devono essere eletti in numero paritario tra soci artisti e soci promotori. Il consiglio in ogni caso, deve essere formato da un numero dispari.Tra i consiglieri eletti, il Presidente nominerà un vicario (o Vicepresidente) al quale, in caso di assenza o impedimento, delegherà le sue attribuzioni e le sue funzioni. Spetta al consiglio direttivo:
a) creare le condizioni per il raggiungimento dei fini statutari;
b) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quelli che non risultino espressamente demandati dal presente statuto all'Assemblea dei Soci;
c) deliberare sull'ammissione dei Soci e di formulare all'Assemblea eventuali proposte di esclusione o di non ammissione dei Soci;
d) fissare le quote associative;
e) il Consiglio Direttivo affida l'incarico professionale di Direttore dell'associazione a persona di fiducia, che potrà anche non essere socio. Il Direttore dell'associazione svolgerà tutti i compiti e le mansioni professionali che gli verranno attribuite dal Consiglio Direttivo.
ART. 14 - Il Consiglio Direttivo è convocato dai Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci, in via ordinaria una volta ogni sei mesi ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri. Esso si raduna nella sede dell'Associazione o in altro luogo che sarà indicato nell'avviso che potrà essere anche telegrafico. Le decisioni del Consiglio Direttivo devono risultare da verbali trascritti su apposito libro. I verbali dovranno essere firmati dal Presidente e dal Segretario ed il loro contenuto farà piena fede. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo prese in conformità del presente statuto impegnano tutti gli Associati.
Il Consiglio potrà, ove lo ritenga opportuno, invitare alle sue riunioni e per l'esame di determinate questioni, persone particolarmente esperte anche estranee all'Associazione, allo scopo di sentirne il parere. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può intervenire, con un voto consultivo, il Presidente dell'Associazione Generale Italiana dello Spettacolo o un suo delegato. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o dal Vicepresidente. Esso delibera a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
ART. 15 - Il Presidente dell'Associazione, che può essere eletto per non più di 3 mandati consecutivi, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi, delle attività associate, in giudizio e rende esecutive le delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente propone la linea politica ed operativa dell'Associazione. In casi di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni e funzioni sono delegate al Vicepresidente.
ART. 16 - La Gestione dell'Associazione è controllata da un Collegio di tre Revisori dei Conti eletti dall'Assemblea. I Revisori partecipano di diritto con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee.
ART. 17 - La consulta degli Artisti (Consulta Italiana Artisti di Strada, in sigla CIAS/fnas/agis) è l'organo nel quale confluiscono tutti i soci artisti (singoli o associati) dell'associazione. L'attività della consulta dovrà rispecchiare i fondamenti del presente statuto, operare in osservanza degli obiettivi statutari generali dell'associazione, sottostare alle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo, coadiuvare l'attività dell'associazione sulla base del mandato specifico. Spetta alla consulta:
a) Coordinare, favorire e sviluppare l'attività dei soci artisti, tutelandone gli interessi, singoli e collettivi;
b) Studiare e risolvere problemi artistici, organizzativi e culturali relativi alle attività dei soci artisti.
ART. 17 bis - La consulta dei promotori (Consulta Italiana Promotori Arte di Strada, in sigla CIPAS/fnas/agis) è l'organo nel quale confluiscono tutti i soci promotori dell'associazione. L'attività della consulta dovrà rispecchiare i fondamenti del presente statuto, operare in osservanza degli obiettivi statutari generali dell'associazione, sottostare alle delibere dell'assemblea e del consiglio direttivo, coadiuvare l'attività dell'associazione sulla base del mandato specifico. Spetta alla consulta:
a) Coordinare, favorire e sviluppare l'attività dei soci promotori, tutelandone gli interessi, singoli e collettivi;
b) Studiare e risolvere problemi artistici, organizzativi e culturali relativi alle attività dei soci promotori.
ART. 17 ter - I soci che svolgono, nella loro attività, sia funzioni di artista che di promotore possono partecipare ad ambedue le consulte. La consulta è presieduta dal Segretario, o da un suo delegato (Vicesegretario), eletto dai soci. Le Consulte possono altresì definire, attraverso un proprio regolamento interno, le modalità operative e di funzionamento dell'organismo.
ART. 18 - L'esercizio sociale si chiude con il 31 dicembre di ciascun anno.
Il bilancio preventivo e quello Consuntivo dovranno essere approvati dall'Assemblea generale entro i termini di legge. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere trasmessi ai Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima di quello fissato per il loro esame da parte dell'Assemblea generale.
ART. 19 - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto. L'Assemblea stessa delibera su tutte le modalità di liquidazione.
ART. 20 - DISPOSIZIONI FINALI: per quanto non previsto dal presente Statuto valgono i dettami del codice civile e, per quanto applicabili, le norme dello Statuto dell'AGIS.
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