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    DECRETI MINISTERIALI

    LO SPETTACOLO DI STRADA E’ ORA UN’ATTIVITA’ RICONOSCIUTA
    L’Istanza presentata al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali dalla FNAS diviene un Decreto e lo Spettacolo di Strada entra a pieno titolo tra le attività dello spettacolo viaggiante.

    E questa è fatta! Per la prima volta gli artisti di strada sono riconosciuti come categoria. Per la prima volta c'è una legge dello stato che regolamenta il settore. Il testo, le parole, i concetti espressi sono "Made in FNAS".
     
    E' stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 79 del 6 Aprile 2005, il Decreto Ministeriale 28 Febbraio 2005, che riprende il contenuto di una istanza che la FNAS ha presentato al ministero e sulla quale ha insistito per oltre 3 anni, lo spettacolo di strada se esercitato con un'apposita licenza rilasciata dal comune di residenza (che si ottiene in modo davvero semplice e senza alcun costo), può rientrare a tutti gli effetti nella legislazione dello spettacolo viaggiante (assieme a Giostre e Circhi).
     
    Questo ad esempio fa in modo che chi esercita con la propria licenza e partita Iva (come artista singolo) non sia più soggetto ENPALS ma INPS e possa pagare i contributi a forfait, contributi che gli verranno riconosciuti a prescindere dalle giornate lavorative svolte.
    Per le associazioni culturali, i soci (che si qualificano come co-titolari della licenza) non dovranno più ottenere nessun "nulla osta" dal'ENPALS per l'attività svolta dall'associazione stessa, se e in quanto amatoriale. In oltre, come forse saprete, lo spettacolo viaggiante riserva moltissimi vantaggi sotto il profilo normativo per quanto riguarda trasporti, contabilità, sbigliettamento, regime contributivo ecc...
     
    Senz'altro un risultato storico. Tra l'altro il Ministero ha accolto l'idea di configurare una nuova sezione apposita per questa nuova categoria, la sesta dell'Elenco relativo alle varie forme di spettacolo viaggiante. Le limitazioni (imposte) sul numero degli scritturati (che deve essere inferiore a 8 ) e sul numero delle repliche annue (inferiori a 150), sono state necessarie per attribuire all’esercizio un
    carattere strettamente legato all’ “artigianato dello spettacolo” e per distinguerlo dal resto delle attività dello spettacolo viaggiante.
     
    L'attività “a cappello” ovviamente continuerà ad essere svolta in forma libera nelle piazze senza l'ausilio di questa licenza (cioè l'ARTE di strada come attività non commerciale, piuttosto che l'ESERCIZIO dello "SPETTACOLO VIAGGIANTE DI STRADA" quale attività d'impresa).

    MODELLO DI LICENZA

    PER MAGGIORI INFORMAZIONI:

    FNAS INFORMA N°4/05
    FNAS INFORMA N°5/05
     
    Dal link sottostante è possibile scaricare il testo del provvedimento.

    www.fnas.org/risorse/DM28.02.05.doc


    DECRETO MINISTERIALE 12 NOVEMBRE 2007
    art.16 comma 2 del nuovo regolamento prosa stabilisce l'ammissibilità di un contributo pubblico alle attività di promozione dell'arte di strada, fino al 30% delle spese sostenute.

    http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it/index.php/circolari/doc_download/55-decreto-ministeriale-12-novembre-2007